Art. 21.
(Istruzione probatoria).

      1. In materia di istruzione probatoria, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono

 

Pag. 58

adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) razionalizzare il sistema di assunzione delle prove, armonizzandolo con gli sviluppi della legislazione e curando la disciplina della produzione e dell'acquisizione del documento informatico;

          b) rivedere la disciplina della forma degli atti processuali, coordinandola con le caratteristiche e con le esigenze del processo informatizzato.